Cass. Sez. I, 15.4.2016 n. 7579
Diritto fallimentare – concordato preventivo – successivo fallimento – credito professionista – prededuzione – sussistenza
Il credito del professionista, sorto a seguito delle prestazioni finalizzate alla redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi dell’art. 111, comma secondo, legge fall., che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione e risponde all’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento, senza che, in senso contrario, possa essere invocata la limitazione alla prededucibilità prevista dall’art. 182 quater della legge fall., che regola un ambito diverso e, in ogni caso, è stata superata dal successivo intervento operato con la legge n. 122 del 2010.