Cass. Sez. III, 12.4.2016 n. 7105
Diritto processuale civile – copia di documenti – disconoscimento – modalità
La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche (quali, ad esempio, “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”), ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.