Cass., Sez. VI, 1.4.2016, n. 6407
Obbligazioni – fatto illecito – danno cagionato da cosa in custodia
Il caso fortuito, che ai fini dell’art. 2051 c.c. Esclude la responsabilità del custode, può ritenersi integrato anche dalla colpa del danneggiato, in quanto la pericolosità della cosa pone in capo al soggetto un obbligo massimo di cautela, avendo il pericolo una natura altamente prevedibile.
Proprio la prevedibilità del pericolo, attraverso l’ordinaria diligenza, è sufficiente a determinare l’esclusione della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c..