Cass. Sez. VI, 9.3.2016 n. 4567
Diritto bancario – contratto di conto corrente – condizioni economiche – data certa – necessità
Il contratto di conto corrente bancario, privo di data certa, non è opponibile al fallimento e risultano, comunque, nulle le clausole di tale contratto che prevedano la corresponsione di interessi superiori al tasso legale, determinati “secondo uso piazza”, e degli interessi sugli interessi.