Cass. Sez. I, 8.3.2016 n. 4527
Diritto delle obbligazioni e contratti – nullità – effetti
In tema di negozio giuridico, una volta che il giudice abbia accertato la sua nullità, dallo stesso non consegue alcun effetto giuridico, compreso quello apparentemente voluto dalle parti e volto alla modificazione del contenuto e dell’assetto di un precedente contratto stipulato tra le stesse parti.