Il creditore che propone opposizione allo stato passivo può produrre ulteriore documentazione non allegata prima

Cass. Sez. VI, 9.2.2016 n. 2561

Diritto fallimentare – opposizione allo stato passivo – produzioni documentali – ammissibilità

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, secondo comma, legge fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ.