Cass. Civ., sez. VI, 8.2.2016, n. 2466
Famiglia – rapporti patrimoniali tra i coniugi – cessazione
L’instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.
La formazione di una famiglia di fatto è, infatti, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge che, legittimamente, può confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.