Il condominio deve tenere i terrazzi impermeabilizzati

Cass. Sez. III, 8.5.2015 n. 9295

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – danni da infiltrazioni – omessa impermeabilizzazione – responsabilità – sussistenza

Come in ambito contrattuale anche per la responsabilità extracontrattuale la colpa sì sostanzia nell’inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline nonché nell’obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta (anche) nei rapporti della vita comune di relazione. Pure nei comuni rapporti della vita di relazione, oltre che nell’adempimento delle obbligazioni, la diligenza assume imprescindibile e decisivo rilievo, quale criterio di determinazione del modello di condotta. Essa segna la condotta obiettivamente dovuta, la cui violazione ridonda in termini di responsabilità civile (anche) extracontrattuale e obbliga al risarcimento dei danni derivanti dall’evento causalmente ascrivibile alla condotta negligente, e pertanto illecita. Pertanto, l’omessa impermeabilizzazione del terrazzo condominiale depone per una connotazione in termini (quantomeno) di imprudenza e negligenza, e pertanto di colpa, della condotta nel caso mantenuta dal Condominio da cui è conseguito l’evento dannoso delle infiltrazioni, le quali in presenza viceversa di condotta diligente estrinsecantesi nella realizzazione della detta impermeabilizzazione non si sarebbero, in base a ad un criterio di normalità, invero verificate.