Il giudizio favorevole del revisore sull’operato dei precedenti amministratori non esonera da responsabilità degli attuali

Cass. Sez. I, 7.5.2015 n. 9193

Diritto societario – responsabilità degli amministratori – revisione contabile – – giudizio favorevole – irrilevanza

L’am­ministratore che, succedendo ad altri nella gestione di una società affetta da gravi irregolarità, ometta d’informarne l’assemblea dei soci e di adottare i provvedimenti necessari per il ripristino di una corretta amministrazione, è responsabile non già dell’attività dei precedenti amministratori, ma della propria colpevole omissione. Lo stesso si verifica qualora i bilanci redatti dai precedenti amministratori abbiano riportato il giudizio positivo della società di revisione, in quanto, indipendentemente dall’eventuale responsabi­lità di quest’ultima verso i soci ed i terzi, la tenuta della contabilità e la formazione del bilancio restano pur sempre attività proprie degli amministratori, i quali deb­bono provvedervi nel rispetto delle norme di legge e con la diligenza richiesta dal­le funzioni esercitate, senza confidare acriticamente nell’operato di terzi, sulla cui attività sono anzi tenuti a vigilare, anche quando gli adempimenti demandati a tali soggetti trovino giustificazione nel possesso di particolari competenze tecniche.