Il direttore dei lavori è responsabile verso il committente se non sospende i lavori dell’appaltatore in caso di vizi o difformità

Cass. Sez. III, 13.4.2015 n. 7370

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – direttore lavori – vizi e difformità responsabilità – condizioni

Il direttore dei lavori è la persona di fiducia del committente, incaricata di sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall’appaltatore e dal personale di cui questi si avvalga, intervenendo per tempo anche solo a fermarne l’esecuzione, qualora questa manifesti vizi o difetti. Il direttore dei lavori, nell’accettare l’incarico, deve poter garantire al committente quanto meno una tale capacità di supervisione e di controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti. Qualora una tale capacità non abbia o non possa esercitare, è tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare specificamente fin dall’origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze. In mancanza, deve quanto meno fornire la prova che i vizi verificatisi non potevano essere obiettivamente rilevati se non a costruzione ultimata.