L’ipoteca di Equitalia non è revocabile

Cass. Sez. I, 8.4.2015 n. 6997

Diritto fallimentare – ipoteca tributaria – azione revocatoria – inapplicabilità

L’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del DPR 602/73 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, pur non essendo qualificabile come ipoteca legale – dal momento che l’iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione al fine di garantire l’adempimento di obbligazioni derivanti da un’operazione di trasferimento della proprietà, ma richiede un’iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale – neppure è riconducibile all’ipoteca volontaria, posto che la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario dei bene gravato, od a quella giudiziale, cui la accomuna la subordinazione dell’iscrizione ad un’iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, ma dalla quale si differenzia per la natura dei titolo che ne costituisce il fondamento, non rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta, in definitiva, di figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in alcuna delle categorie previste dal codice civile, e perciò non rientrante nel disposto dell’art. 67 I. fall., a norma del quale sono assoggettabili a revocatoria le sole ipoteche volontarie o giudiziali.