Per il fallimento del socio occulto non vale l’anno dallo scioglimento del rapporto sociale

Cass. Sez. I, 19.3.2015 n. 5533

Diritto fallimentare – estensione del fallimento – termine annuale – socio occulto – irrilevanza

Secondo il disposto dell’art. 147 LF, risultante dalla riforma del 2006-2007, il cui 5° comma regola specificamente i casi in cui, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile – il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, previsto al 2° comma di tale disposizione, riguarda unicamente i soci illimitatamente responsabili di società regolare e non, invece, il socio occulto che risulti dopo la dichiarazione di un imprenditore individuale, avendo, in tal modo, il legislatore dato attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 321 del 2002 e n. 36 del 2003. Ciò in quanto non possono in alcun modo essere poste a raffronto, ai fini dell’applicabilità del termine annuale entro cui può essere dichiarato il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile di una società personale, due situazioni fra loro del tutto diverse, quali sono quella del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata, nel rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, e quella del socio occulto.