Cass. Sez. I, 17.3.2015 n. 5259
Diritto fallimentare – vittime dell’usura – improcedibilità – insussistenza
Non è possibile applicare la sospensione prevista dall’ art. 20 della l. 44/1999, n. 44, in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, alla procedura prefallimentare poiché questa non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l’esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dall’art. 20, comma 4, 1.44 cit., né potrebbe operarsi un’interpretazione estensiva della norma, sino a ricomprendere anche le procedure prefallimentari, stante la rilevata natura cognitiva delle stesse.