Cass. Sez. II, 16.3.2015 n. 5163
Diritto immobiliare – distanza nelle costruzioni – muro di contenimento – condizioni
Mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 cc per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono ritenersi invece soggetti a tale norma, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.