Corte Giustizia UE, Seconda Sezione, 11.3.2015, causa C-628/13
Diritto bancario e finanziario – intermediario finanziario – obbligo di fornire informazioni – condizioni
In tema di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, gli emittenti di strumenti finanziari devono rendere pubblica qualsiasi informazione privilegiata che li riguardi direttamente, indipendentemente dalla potenziale influenza che tale informazione avrà sul prezzo degli strumenti finanziari. In caso contrario, infatti, il detentore dell’informazione potrebbe allegare l’esistenza di un’incertezza al riguardo per astenersi dal rendere pubbliche talune informazioni e trarne così profitto a discapito degli altri soggetti che intervengono sul mercato.