Come si determinano i ricavi lordi per verificare la sussistenza o meno del requisito dimensionale del fallendo

Cass. Sez. VI, 5.3.2015 n. 4524

Diritto fallimentare – requisiti di fallibilità – ricavi lordi – determinazione

In tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett. b, l. fall. (nel testo risultante dalla riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), per l’individuazione dei “ricavi lordi”, che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 («ricavi delle vendite e delle prestazioni») e n. 5 («altri ricavi e proventi») dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall’art. 2425, lett. A, c.c. Non rientrano, invece, in tale nozione le voci dalla n. 2 alla n. 4 del menzionato schema e, in particolare, le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all’art. 2423 bis cc, per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi.