L’eccezione revocatoria può essere fatta valere sia dal curatore in sede di verifica dei crediti o sia da un altro creditore con l’opposizione allo stato passivo

Cass. Sez. VI, 5.3.2015 n. 4524

Diritto fallimentare – eccezione revocatoria – opposizione allo stato passivo – terzo creditore – legittimazione – sussistenza

Il creditore che impugna lo stato passivo può esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa la revocatoria, in quanto portatore non solo dei propri interessi, ma anche degli interessi di tutti gli altri creditori. Il principio risulta coerente col sistema, posto che, una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo, l’inerzia del curatore, che abbia omesso di far valere in via di eccezione, nella sede di verifica a ciò deputata, l’inefficacia dell’atto dal quale deriva il credito o la garanzia ad esso connessa, o che non abbia impugnato il provvedimento di rigetto dell’eccezione assunto dal giudice delegato, finirebbe col pregiudicare le ragioni degli altri, incolpevoli, creditori. Esso si pone, inoltre, in linea di continuità con l’orientamento espresso dalle SS.UU. nella sentenza n. 29420/08, che sottolinea come il mancato esercizio da parte del curatore delle azioni poste a tutela della massa legittimi il singolo creditore a proseguirle nel proprio esclusivo interesse: a maggior ragione, pertanto, tale legittimazione va riconosciuta al creditore impugnante ex art. 98 l. fall., che agisce anche nell’interesse degli altri creditori.