Quando il fallimento si estende anche al socio già illimitatamente responsabile

Cass. Sez. I, 5.3.2015 n. 4498

Diritto societario – trasformazione di società – responsabilità illimitata del socio – estensione del fallimento – condizioni

La trasformazione della società lascia immutata l’identità soggettiva dell’ente ed immutati i rapporti giuridici ad essa facenti capo, mantenendo inalterata ad ogni effetto, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori abbiano aderito alla trasformazione, dando il loro consenso espresso alla trasformazione, il quale può essere presunto se la delibera di trasformazione sia stata comunicata (per raccomandata) ai creditori e questi non abbiano espressamente negato la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. In mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente. Tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo, solo la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali. Ne deriva che, ai sensi dell’art. 147/2 LF, decorso un anno dall’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile.