Cass. Sez. VI, 10.2.2015 n. 2530
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – fondo patrimoniale – gratuità
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e, come tale, soggetto ad azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ., ossia a conduzione che sussista la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.