Il credito del professionista che predispone la domanda di concordato è prededucibile nel successivo fallimento

Cass. Sez. I, 6.2.2015 n. 2264

Diritto fallimentare – concordato preventivo – fallimento consecutivo – crediti del professionista – prededucibilità

I crediti del professionista derivanti dall’attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda sono prededucibili nel fallimento consecutivo, ai sensi del novellato art. 111, 2° comma I. fall., che detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi il “risultato” delle prestazioni (certamente strumentali all’accesso alla procedura minore) da questi svolte, ovvero la loro concreta utilità per la massa.