Nella vendita “a catena” il compratore ha azione contro suo il venditore e contro l’originario produttore del bene

Cass. Sez. II, 5.2.2015 n. 2115

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – vendita – garanzia – esperibilità

Nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all’acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica.