Cass. Sez. I, 29.1.2015 n. 1725
Diritto bancario – centrale rischi – segnalazione a sofferenza – condizioni
Ai fini della segnalazione è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito.