Per la segnalazione in centrale rischi del credito a sofferenza non è necessario il giudizio di irrecuperabilità del credito

Cass. Sez. I, 29.1.2015 n. 1725

Diritto bancario – centrale rischi – segnalazione a sofferenza – condizioni

Ai fini della segnalazione è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito.