Della vendita – obbligazioni delle parti – risoluzione di diritto
Cass. Civ., 16.10.2014, n. 21891
L’essenzialità del termine per la stipula del definitivo, ha osservato la Corte di Cassazione, non può desumersi dalla semplice dicitura «entro e non oltre» riportata in contratto, ma deve essere rilevata con riferimento ai comportamenti precedenti e successivi alla stipula del preliminare. Il termine essenziale è incompatibile con l’attività del promissario acquirente immesso anticipatamente nel possesso del bene che muti lo stesso in modo importante così dimostrando comunque l’interesse a divenire definitivamente proprietario dello stesso. In caso contrario, si riconoscerebbe il diritto del promissario acquirente di mutare immediatamente ed irreversibilmente la destinazione d’uso del cespite ed il contestuale diritto di non stipulare il definitivo e restituire al promissario venditore, senza onere alcuno, l’immobile ormai mutato nella sua essenza.