L’operatività della clausola risolutiva presuppone sempre che l’inadempimento di una parte sia colpevole

Cass. Sez. I, 15.10.2014 n. 21836

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – clausola risolutiva – inadempimento – imputabilità – sussistenza

La clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc postula non soltanto la sussistenza, ma anche l’imputabilità dell’inadempimento, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento del contratto rende superflua l’indagine in ordine all’importanza dell’inadempimento, ma non incide sugli altri principi che disciplinano l’istituto della risoluzione, né da luogo, in particolare, ad un’ipotesi di responsabilità senza colpa, sicché, difettando il requisito della colpevolezza dell’inadempimento, la risoluzione non si verifica e non può così essere legittimamente dichiarata.