Il privilegio immobiliare del promissario acquirente è postergato alla ipoteca iscritta prima della trascrizione del preliminare

Cass. Sez. I, 30.7.2014 n. 17270

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto preliminare di vendita – trascrizione – privilegio – ipoteca

Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste, ai sensi dell’art. 2775 bis c.c., i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ex art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza dei privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal 2° comma dell’art. 2748 c.c., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti.