Cass. Sez. III, 4.3.2014 n. 5020
Diritto commerciale – Diritto finanziario – intermediario finanziario – responsabilità
La Legge 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, co. 4 e il d.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, art. 31, co. 3 via via succedutisi nel tempo, pongono a carico dell’intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Detta responsabilità, presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all’esercizio delle incombenze a lui facenti capo e offre una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall’intermediario per il tramite del promotore,
La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del promotore interrompa il nesso causale fra l’esercizio delle incombenze ed il danno, anche se tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Di conseguenza, perché sussista la responsabilità della banca quale intermediario finanziario, è necessario e sufficiente che le attività svolte dal promotore abbiano determinato semplicemente una situazione tale da rendere possibile o comunque avere agevolato il comportamento produttivo di danno, a nulla rilevando che tale comportamento abbia esorbitato il limite delle mansioni o incombenze affidate o addirittura abbia integrato un’ipotesi di reato.