Cass. Sez. II, 3.3.2014 n. 4934
Diritto immobiliare – proprietà – accertamento
Nell’interpretazione dei contratti di compravendita immobiliare, per determinare la comune intenzione delle parti circa l’estensione dell’immobile compravenduto, i dati catastali, emergenti dal tipo di frazionamento approvato dai contraenti ed allegato all’atto notarile trascritto, e l’indicazione dei confini risultante dal rogito sono risultanze di pari valore. Pertanto, le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del negozio; in caso di non coincidenza tra la descrizione dell’immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, giudice ha il compito di cercare la comune volontà delle parti utilizzando questi elementi e stabilendo quali dei due debba prevalere.