Cass. Sez. I, 25.2.2014 n. 4426
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – titoli di credito – assegno bancario – difetto di provvista – ripetizione di indebito
Il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria sull’erroneo presupposto dell’esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è, quindi, suscettibile di ripetizione, perché la banca solvente, che riveste la qualità di delegato al pagamento del correntista – traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore, ostandovi la disposizione dell’art. 1271/2 cc, che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante.