Cass. Sez. II, 24.2.2014 n. 4198
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di appalto – onerosità o difficoltà dell’esecuzione
La norma relativa alla revisione del prezzo d’appalto non ha carattere vincolante per le parti, le quali possono, quindi, derogare alle norme in tre modi: fissando convenzionalmente un diverso limite di aumento dei costi, rimuovendo lo stesso limite legale, escludendo dalla revisione l’aumento del costo di alcune prestazioni.
La clausola di esclusione, in deroga all’art.1664 c.c. (relativo proprio alla possibilità di modificare il compenso in corso d’opera), del diritto dell’appaltatore a ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate, non rende il contratto di appalto un contratto aleatorio, comporta soltanto un ulteriore allargamento del rischio, rimanendo lo stesso all’interno dell’alea normale di questo tipo contrattuale ed individuando la figura del contratto d’appalto a forfait.