Cass. Sez. II, 21.2.2014 n. 4202
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di agenzia – indennità di cessazione del rapporto
Per la determinazione dell’indennità dovuta all’agente commerciale alla cessazione del rapporto, la disciplina dettata dall’art. 1751, cc può essere derogata soltanto in meglio dalla contrattazione collettiva e, nel caso in cui l’agente sostenga in giudizio la nullità del contratto individuale recettivo di quello collettivo, il raffronto tra la disciplina legale e quella pattizia va fatto con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto risultata sfavorevole all’agente. Quest’ultimo pertanto ha l’onere di provare, con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, mentre il preponente ha l’onere di provare il contrario, anche attraverso l’eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi.