Il contratto di leasing traslativo attribuisce all’utilizzatore poteri simili a quelli del proprietario

Cass. Sez. III, 13.2.2014 n. 3362

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di leasing – trasferimento proprietà

Il contratto di leasing traslativo è relativo a un’operazione con cui l’utilizzatore acquista il bene con il finanziamento del concedente. È l’utilizzatore che sceglie presso il terzo venditore il bene oggetto di leasing, mentre il concedente si limita ad erogare la somma necessaria per il pagamento del prezzo, somma che verrà restituita – con l’aggiunta di interessi, spese ed utile dell’operazione ratealmente e tramite l’esercizio finale dell’opzione di acquisto.
La formale intestazione della proprietà al concedente ha mera funzione di garanzia della restituzione del finanziamento e configura una sorta di proprietà fiduciaria in funzione di garanzia, che si contrappone al vero e proprio dominio utile, spettante all’utilizzatore.
Se è vero infatti che quest’ultimo rimane privo dei poteri di disposizione della proprietà o di diritti reali sul bene oggetto del leasing, è anche vero che neppure il concedente – benché formalmente proprietario – potrebbe disporre di tali diritti in favore di terzi, senza il consenso dell’utilizzatore. L’utilizzatore ha poi tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e il pieno godimento del bene. L’acquisto finale del bene è affidato a una mera opzione dell’utilizzatore, ma a rendere pressoché necessitato il positivo esercizio dell’opzione medesima è lo stesso contenuto economico dell’operazione, per cui i canoni periodici da corrispondere al concedente comprendono ben più che il mero corrispettivo del godimento, essendo in essi inclusa una frazione della somma da restituire quale importo del finanziamento, dei relativi interessi, spese ed utili dell’operazione; ragion per cui – al termine del rapporto – il bene risulta quasi interamente pagato ed il corrispettivo dell’opzione è normalmente di importo irrisorio rispetto al valore del bene.