Cass. Sez. VI, 6.2.2014 n. 2771
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto preliminare di compravendita – inadempimento – danni
Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè, al tempo in cui l’inadempimento è diventato definitivo) ed il prezzo pattuito nel contratto preliminare.