Cass. Sez. III, 21.1.2014 n. 1115
Diritto commerciale – Diritto Fallimentare – accertamento dei crediti
La domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è soggetta al rito dell’accertamento del passivo in sede endofallimentare; per cui tale domanda, ove proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, anche d’ufficio e in ogni stato e grado del giudizio, a meno che il danneggiato non dichiari che la richiesta di condanna nei confronti del fallimento deve intendersi eseguibile solo nell’ipotesi di ritorno in bonis.