Se è inadempiente il promittente venditore il danno va calcolato sul valore di mercato del bene

Cass. Sez. II, 13.1.2014 n. 470

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto preliminare di compravendita – risoluzione – risarcimento del danno

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (ovvero al tempo in cui l’inadempimento è divenuto definitivo) ed il prezzo pattuito nel contratto preliminare di compravendita.