Le azioni di ripetizione di indebito non possono essere esercitate nei confronti del cessionario

 In Diritto bancario

Cass. Sez. I, 2.7.2026 n. 22606

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – ripetizione di indebito – azione – cessionario – legittimazione – carenza

I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione – eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 – costituiscono un patrimonio separato da quello della c.d. società veicolo, e, pertanto, non è consentito al debitore ceduto proporre, nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria, la domanda di pagamento dell’indebito per corresponsione di somme non dovute sul conto corrente bancario.

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