Il conduttore non ha diritto di ritenzione nei confronti dell’aggiudicatario dell’immobile locato
Cass. Sez. III,15.7.2026 n. 23235
Diritto delle obbligazioni e contratti – locazione ad uso diverso – indennità avviamento commerciale – diritto di ritenzione – aggiudicatario – esclusione
Il diritto all’indennità di avviamento e il correlato diritto di ritenzione sorgono nel momento in cui cessa il rapporto di locazione e riguardano esclusivamente le parti di quel rapporto contrattuale.
Ne consegue che l’obbligo di corrispondere l’indennità grava sul soggetto che rivestiva la qualità di locatore al momento della cessazione della locazione. L’aggiudicatario, invece, non subentra in un rapporto locativo ormai estinto né nel rapporto ex lege che si instaura tra locatore e conduttore fino al pagamento dell’indennità. Di conseguenza, il precedente conduttore non può opporgli il diritto di ritenzione dell’immobile.
L’aggiudicatario, una volta acquisita la proprietà, può agire per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’occupazione senza titolo dell’immobile da parte del conduttore e costui conserva invece il diritto di ottenere l’indennità di avviamento esclusivamente nei confronti dell’originario locatore, ma non può paralizzare il diritto dell’acquirente al rilascio del bene.
