Perché la concessione abusiva di credito determini la nullità del contratto occorre che le parti abbiano commesso un reato
Cass. Sez. I, 18.9.2026 n. 25533
Diritto bancario e dei mercati finanziari – abusiva concessione di credito – contratto – nullità – condizioni
In tema di finanziamento all’impresa in stato di insolvenza o decozione, la nullità del contratto ex art. 1418/1cc presuppone la violazione di una norma imperativa penale, rilevando “allorché l’atto di esercizio dell’autonomia privata collida così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato. Ciò vale, per la precisione, quanto ai cosiddetti reati-contratto, ovvero alle fattispecie in cui la legge penale descrive la condotta tipica in termini corrispondenti a quelli che per il diritto civile occorrono per il perfezionamento di un contratto. Un atto avente una finalità economico-sociale volta a realizzare il risultato vietato dalla legge penale, identificabile appunto nella mera stipulazione di quel negozio, è di per sé in contrasto con una norma imperativa, e quindi nullo insanabilmente ex art. 1418, comma 1, c.c.” (Cass. n. 21434/2023). Il discrimine tra finanziamento lecito ed abusiva concessione del credito risiede nella sussistenza o meno di ragionevoli prospettive di risanamento dell’impresa finanziata, da valutarsi rigorosamente ex ante (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 18610/2021); ciononostante, la semplice violazione dei doveri di diligenza o delle regole di sana e corretta gestione ex art. 5 del d.lgs. n. 385/1993 non determina la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., vertendosi in tema di regole di comportamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 26724/2007).
