L’abusiva concessione di credito determina l’inefficacia e non la nullità del contratto di mutuo a meno che non ci sia un reato
Cass. Sez. I, 11.6.2026 n. 19288
Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo – merito creditizio – valutazione – omissione – effetti
La concessione abusiva di credito non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento, la quale può configurarsi soltanto quando la stipulazione integri un reato-contratto ovvero quando risulti accertato un intento funzionalmente predatorio del finanziatore.
La mera omissione o insufficienza della verifica del merito creditizio del finanziato non è sufficiente a giustificare la nullità del contratto di finanziamento, in assenza dell’accertamento di una fattispecie penalmente rilevante o di un intento predatorio del finanziatore.
Il contratto che arrechi pregiudizio ai creditori non è, per ciò solo, nullo per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito comune alle parti, poiché l’ordinamento appronta specifici rimedi di inefficacia a tutela dei terzi danneggiati.
