L’abusiva concessione di credito determina la nullità del finanziamento allorché derivi dalla commissione di un reato
Cass. Sez. I, 11.6.2026 n. 19264
Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo – merito creditizio – valutazione – omissione – effetti
L’art. 5 TUB pone, in termini generali, l’obbligo di sana e prudente gestione in capo ai soggetti vigilati: tuttavia, la mera violazione di tale obbligo integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non la nullità del contratto di mutuo.
La nullità, tuttavia, sussiste, qualora alla violazione delle norme che impongono la sana e prudente gestione si associ la violazione di norme incriminatrici penali, come:
– quelle che sanzionano la bancarotta semplice, ovvero avere compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento e avere aggravato il dissesto con colpa grave;
– l’indebita percezione di erogazioni pubbliche mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute (ex art. 316-ter cp).
