La domanda di risoluzione di un contratto, se proposta prima del fallimento, va riproposta con l’ammissione al passivo
Cass. Sez. Un., 18.3.2026 n. 6481
Diritto dell’insolvenza e della crisi di impresa – fallimento – domanda di risoluzione del contratto – ammissione al passivo – necessità
Qualora sia stata proposta prima del fallimento una domanda di risoluzione di un contratto e qualora tale domanda sia funzionale a ottenere restituzioni o risarcimenti da far valere nel concorso, l’intera controversia deve essere trattata in sede fallimentare. L’art. 52 L.F. impone la concentrazione di tutte le pretese sul patrimonio del fallito nel procedimento di verifica e quindi anche la risoluzione – pur essendo azione costitutiva – diventa parte integrante dell’accertamento concorsuale. Ne deriva che la domanda proposta in sede ordinaria non può semplicemente proseguire ma deve essere riproposta integralmente mediante insinuazione al passivo, pena l’inammissibilità o improcedibilità.
