Per il criterio di azzeramento del saldo nelle ammissioni al passivo la banca deve dedurre l’inesistenza di un saldo positivo
Cass. Sez. I, 3.2.2026 n. 2241
Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza – fallimento – ammissione al passivo – crediti bancari – azzeramento del saldo – condizioni
Ai fini dell’insinuazione allo stato passivo nel fallimento, l’utilizzo della tecnica semplificatoria di azzeramento del saldo di conto corrente (cd. “saldo zero”) presuppone da parte della banca la deduzione che il saldo non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; sicché in tal caso la banca creditrice può avvalersi di questo strumento ove non sia in possesso di tutti gli estratti conto, sempreché la curatela non deduca a sua volta il contrario in modo puntuale e sorretto dai documenti in suo possesso.
