Quando l’attribuzione dei risparmi nel testamento comporta l’indicazione del beneficiario della polizza vita

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Cass. Sez. III, 12.9.2025 n. 25121

Diritto delle obbligazioni e contratti – assicurazione – beneficiari – individuazione – condizioni

Se il contraente di polizze vita ha designato genericamente gli eredi testamentari quali beneficiari e successivamente, con testamento pubblico, attribuisce a un coerede «tutti i propri risparmi comunque investiti», tale clausola può integrare la designazione per testamento del beneficiario ex art. 1920, comma 2, c.c., senza necessità di configurare una revoca dell’originaria indicazione.

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