La modifica della forma degli ordini di investimento deve avere la stessa forma stabilita nel contratto quadro
Cass. Sez. I, 14.6.2019 n. 16106
Diritto finanziario – obblighi informativi – nel corso del rapporto – ordini di investimento – forma – modifica – modalità
In tema di contratti di investimento, la pattuizione relativa alle modalità con cui debbano essere impartiti i singoli ordini costituisce elemento essenziale del contratto quadro e soggiace all’obbligo della forma scritta, a norma del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 1, e art. 30, comma 2, lett. c), reg. Consob n. 11522/1998, sicché essa può essere revocata o modificata solo attraverso un nuovo accordo da adottarsi nella medesima forma.
