Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing prima del fallimento dell’utilizzatore sono regolati dall’art. 72 quater LF
Cass. Sez. I, 10.5.2019 n. 12552
Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – risoluzione – fallimento dell’utilizzatore – effetti – normativa
Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, devono essere regolati non dall’art. 1526 cc ma dall’art. 72 quater L.F., che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti. Non può farsi dipendere la restituzione del bene al concedente dall’adempimento di eventuali obblighi di rimborso a suo carico, in quanto la restituzione discende in via immediata dalla risoluzione del contratto. Infatti l’obbligo di restituzione della cosa non può essere subordinata al rimborso dei canoni, non essendo configurabile in capo alla curatela uno ius retentionis del bene oggetto del contratto, bene in relazione al quale non si è prodotto l’effetto traslativo in favore della debitrice e sul quale, verificatasi la risoluzione del contratto, l’utilizzatore non vanta alcun titolo.
