Se la banca smarrisce l’assegno dopo l’accredito al suo cliente ha diritto ad agire verso l’emittente per indebito arricchimento
Cass. Sez. I, 8.5.2019 n. 12048
Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario –negoziazione – smarrimento – azione di indebito arricchimento – legittimazione
Qualora un assegno bancario venga versato dal prenditore presso la propria banca, e questa, accreditato l’importo al versante, non sia poi in grado di ripeterlo dalla banca trattarla per smarrimento del titolo, l’emittente dell’assegno medesimo, che veda estinguere il suo debito verso il prenditore non per fatti inerenti al relativo rapporto sottostante, e senza subire alcuna decurtazione del proprio conto corrente, ma esclusivamente per effetto del soddisfacimento del prenditore stesso a seguito dell’accredito operato in suo favore, ottiene un’indebita locupletazione e resta conseguentemente assoggettato all’azione di arricchimento della banca del prenditore, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 2041 c.c.
