Chi accetta assegni scoperti non può chiedere i danni alle banche
Cass. Sez. III, 18.4.2019 n. 10814
Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – mancanza di copertura – responsabilità della banca – insussistenza
L’imprenditore che acconsente a ricevere plurimi pagamenti, dalla medesima persona, con assegni privi di copertura e senza protestarli non può accollare né alla banca di cui è correntista né alla banca trattataria la responsabilità per il conseguente fallimento e i danni extracontrattuali.
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