Il credito garantito da pegno può risultare anche da elementi esterni al contratto

 In Diritto bancario

Cass. Sez. I, 17.8.2026 n. 24674

Diritto bancario e dei mercati finanziari – pegno – credito garantito – determinazione – condizioni

Ai fini dell’opponibilità della prelazione pignoratizia non è necessario che il credito garantito sia specificato nella scrittura costitutiva del pegno in tutti i suoi elementi oggettivi, essendo sufficiente che la scrittura contenga elementi che ne consentano comunque l’identificazione.
L’individuazione del credito garantito può essere effettuata anche mediante elementi esterni alla scrittura costitutiva del pegno, purché quest’ultima contenga idonei indici di collegamento che consentano di individuare il credito, la sua fonte e i dati esterni necessari alla sua identificazione.

 

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