Per qualificare il mutuo come “di scopo” occorre una specifica clausola nel contratto

 In Diritto bancario

Cass. Sez. II,17.7.2026 n. 23465

Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo – mutuo di scopo – qualificazione –condizioni

Sussiste il mutuo di scopo convenzionale solo allorché il contratto contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente, a tal fine, la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale. Inoltre si ricade nell’ambito del mutuo di scopo allorché il finanziamento richiesto sia collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l’acquisto di un bene da parte del mutuatario, evenienza, questa, la quale comporta che della somma concessa in mutuo benefici il venditore del bene.

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