Quando si ha il concordato preventivo in continuità indiretta
Cass. Sez. I, 8.7.2026 n. 22931
Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza – concordato preventivo – continuità –continuità indiretta – condizioni
Per la configurazione del concordato preventivo in continuità indiretta, la cui verifica in concreto spetta al giudice del merito, occorre necessariamente che la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, riguardi, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale e che, ove fondata su uno o più contratti di affitto, questi siano funzionalmente collegati alla regolazione della crisi, e quindi strettamente connessi anche sotto il profilo cronologico con la presentazione del piano che accompagna uno specifico ricorso; ne consegue che l’ipotesi prevista dall’art. 84, comma 2, CCII «a qualunque altro titolo», costituisce una clausola di chiusura per altre fattispecie, ulteriori rispetto a quelle tipiche descritte dalla stessa disposizione, ma che integrino i medesimi presupposti di chiara funzionalità esplicitati nella prima parte della disposizione.
