Il fido di fatto deve essere provato dal correntista

 In Diritto bancario

Cass. Sez. I, 2.7.2026 n. 22606

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – apertura di credito – fido di fatto – prova – onere

L’onere di allegazione e prova relativo alla natura delle rimesse operate in un rapporto di conto corrente bancario è in capo al correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cc. L’onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche l’indicazione del limite dell’affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non supera il limite del fido e carattere solutorio le altre. Anche nel caso di apertura di credito in conto corrente stipulata prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 154 del 1992, che dunque può avvenire per facta concludentia e può essere provato con qualunque mezzo, è comunque necessaria, per determinare la natura delle rimesse, la condizione che emerga per lo meno l’ammontare dell’affidamento accordato al correntista.

Post recenti